Iscrizione al RUNTS

29 Novembre 2021
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Il Registro è operativo per le iscrizioni dal 24 novembre 2021.

Le procedure di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) hanno preso il via il 24 novembre. Potranno essere gestite autonomamente dall’ente oppure mediante l’intervento del notaio, in caso di acquisto della personalità giuridica.

Domanda di iscrizione

Nessuna domanda di iscrizione dovrà essere presentata dalle organizzazioni di volontariato (ODV) e dalle associazioni di promozione sociale (APS), per le quali opera la trasmigrazione automatica dai registri di settore.
Per gli enti con qualifica di ONLUS, invece, è necessario attendere la pubblicazione dell’elenco degli enti iscritti alla relativa Anagrafe alla data del 22 novembre, a cura dell’Agenzia delle Entrate; solo in seguito tali enti potranno attivarsi per l’iscrizione, individuando la sezione del RUNTS in cui intendono essere iscritti. Si evidenzia, tuttavia, che nessuna domanda dovrà essere presentata dalle ONLUS i cui dati siano già stati trasmessi al RUNTS in dipendenza dell’iscrizione nei registri delle ODV e delle APS (art. 34 comma 11 del DM 106/2020).

Esonerati dalla domanda di iscrizione sono anche gli enti iscritti nella sezione “imprese sociali” del Registro delle imprese (ivi incluse le cooperative sociali e le società di mutuo soccorso di grandi dimensioni) poiché per essi l’iscrizione nella predetta sezione soddisfa il requisito dell’iscrizione al RUNTS. I dati del Registro delle imprese saranno direttamente riportati nell’archivio del RUNTS.

A livello operativo, le modalità di presentazione delle domande di iscrizione sono dettagliate negli Allegati A e B del DM 106/2020, come aggiornati dal DM 344/2021.

Accesso alla piattaforma RUNTS

L’accesso alla piattaforma informatica del RUNTS sarà possibile esclusivamente dal portale dei servizi digitali del Ministero del Lavoro e consentirà di gestire on line l’intero processo di trasmigrazione, iscrizione, revisione e cancellazione degli enti del Terzo settore. Nella prima fase di accreditamento al RUNTS, i dati personali del nuovo utente saranno ricavati dalle credenziali SPID o CIE necessarie per l’accesso.

Il portale, unico sul territorio nazionale, consentirà agli enti di eseguire le seguenti operazioni:
– predisposizione e invio dell’istanza di iscrizione, di aggiornamento dati, di deposito atti e di cancellazione dal RUNTS;
– trasmissione delle eventuali integrazioni richieste dall’Ufficio competente all’ente;
– verifica dello stato di avanzamento del procedimento avviato mediante istanza trasmessa al RUNTS (es. avvenuta ricezione da parte del sistema informatico del RUNTS, avvenuta protocollazione da parte dell’Ufficio competente).

La domanda di iscrizione è presentata dal rappresentante legale dell’ente o, su mandato di questo, dal rappresentante legale della rete associativa cui l’ente aderisce, il quale sottoscrive con firma digitale nel formato p7m (CADES) la pratica e i relativi allegati (preferibilmente in formato PDF/A). Per gli enti che intendano acquisire la personalità giuridica mediante l’iscrizione al RUNTS, l’intero procedimento di iscrizione è gestito dal notaio.

Invio solo dopo il superamento dei controlli formali

L’inoltro della domanda è condizionata al superamento di controlli formali riguardanti:
– la corrispondenza tra il soggetto autenticato nel portale (con SPID/CIE) e il legale rappresentante (come risultante dall’archivio del RUNTS  per le istanze successive all’iscrizione);
– la congruenza dei dati inseriti e la correttezza formale degli allegati;
– la validità della firma digitale;
– la corrispondenza tra firmatario dell’istanza e soggetto titolato a rappresentare l’ente.

Le comunicazioni tra gli uffici e l’ente avvengono in modalità telematica tramite i servizi della piattaforma, con eventuale affiancamento PEC, ove previsto. Per tale ragione, l’indirizzo PEC dell’ente dovrà essere comunicato all’atto dell’invio della richiesta di iscrizione al RUNTS (costituisce infatti uno degli elementi da indicare nella domanda ai sensi dell’art. 8 comma 6 lett. g) del DM 106/2020) e dovrà essere tenuto costantemente aggiornato ed attivo.

A titolo di esempio, le richieste di integrazione della domanda o della documentazione da parte dell’ufficio verranno visualizzate dall’utente sulla piattaforma in corrispondenza dell’istanza trasmessa, nonché notificate all’indirizzo PEC indicato.

(Fonte: Eutekne)

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