Nuovi modelli di bilancio degli enti del terzo settore

8 Aprile 2021
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Enti del terzo settore

Il Terzo Settore ha acquisito negli anni un rilievo crescente, sia come numero di organizzazioni che operano sul territorio nazionale, sia come numero di operatori impiegati, sia come utenti che usufruiscono dei servizi sociali.
La crescente importanza del settore non profit è confermata dalla riforma normativa avviata da qualche anno e, con l’entrata in vigore del nuovo codice del Terzo Settore, si sono definite in maniera più precisa le caratteristiche che lo disciplinano.

Con il DM 5 marzo 2020 (pubblicato in GU n. 102 del 18 aprile 2020) sono stati pubblicati i NUOVI MODELLI DI BILANCIO utilizzabili da parte degli ENTI DEL TERZO SETTORE ex D.lgs 117/2017, a decorrere dal prossimo esercizio 2021.

La “modulistica di bilancio” riguarda sia la redazione dei bilanci di esercizio, sia i bilanci sociali cui sono tenuti gli enti del terzo settore (Ets) che decidano di iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts).

I nuovi schemi di bilancio si applicano agli enti che decidano di iscriversi nel Runts, ma non alle imprese sociali e alle cooperative, che continuano a predisporre i loro bilanci secondo le norme previste dal Codice civile (articoli 2423, 2423-bis e 2426) nonché il bilancio sociale di cui al Dm del 4 luglio 2019.

Bilancio degli enti del terzo settore

L’obbligo di formazione del bilancio per gli ETS, così come previsto dall’art. 13, del D.lgs 117/2017, stabilisce una modalità di redazione del bilancio in base alla dimensione economica dell’ente.

Per gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate maggiori o uguali a 220.000 euro, è previsto un bilancio di esercizio “ordinario” che si compone di:

  • Stato Patrimoniale,
    • Rendiconto Gestionale
      • Relazione di Missione;

Gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000 euro possono predisporre un bilancio in forma di rendiconto di cassa.

Il comma 3 dello stesso articolo 13 CTS prevede peraltro che “il bilancio…deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore”. E il Decreto Ministeriale 05.03.2020 interviene appunto a questo livello, introducendo i “format” di bilancio che gli ETS dovranno utilizzare.

ATTENZIONE: il DM attuativo si applica ai soli ETS che non esercitano in via esclusiva o prevalente una attività in forma d’impresa; infatti, l’art. 13 co. 4 CTS recita: “gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale devono tenere le scritture contabili di cui all’articolo 2214 del Codice civile” …e “devono redigere e depositare presso il Registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile”.

Nuovi modelli di bilancio ETS

I nuovi modelli di bilancio troveranno applicazione, nella generalità dei casi, dall’esercizio finanziario 2021.

Nell’ipotesi che il primo bilancio nella nuova forma sia quello del 2021, il bilancio 2020 dovrà essere riclassificato per poter essere comparato.

Per questa ragione, per favorire l’analisi di raffronto, il consiglio è quello di adottare la nuova forma già per la redazione dei bilanci dell’esercizio finanziario 2020, modificando il Piano dei Conti attuale al fine di adeguarlo a quanto previsto dalla normativa in commento.

Adozione di modelli rigidi

Il DM 05.03.2020 propone dei modelli di bilancio rigidi, che, come per le Società, prevedono schemi standard secondo i format ministeriali.

BILANCIO ORDINARIO (RICAVI > 220.000 EURO) E RENDICONTO DI GESTIONE (RICAVI < 220.000)
Il DM introduce, per i soggetti di maggiori dimensioni, con ricavi o compensi, o entrate comunque denominate pari o superiori a 220.000 euro, (in ossequio al principio della competenza economica), i seguenti modelli:

  • Mod A – Stato Patrimoniale

Il modello di stato patrimoniale è costruito sullo schema di quello previsto dal Codice civile, con gli opportuni adattamenti per alcune voci, in particolare per quelle che definiscono il patrimonio dell’ente.

  • Mod. B – Rendiconto Gestionale

Il modello di rendiconto gestionale è diverso rispetto allo schema del conto dei profitti e delle perdite, in quanto non ha la forma scalare, ma a sezioni contrapposte di Oneri e Costi e Proventi e Ricavi, con un confronto obbligatorio di due esercizi.

A) Costi e oneri da attività di interesse generale A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale
B) Costi e oneri da attività diverse B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse
C)  Costi e oneri da attività di raccolta fondi C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali
E) Costi e oneri di supporto generale E) Proventi di supporto generale

Nell’ipotesi che il primo bilancio nella nuova forma sia quello del 2021, il 2020 dovrà essere riclassificato per poter essere comparato.

  • Mod. C – Relazione di missione

La Relazione di missione evidenzia ben 22 punti che gli amministratori devono illustrare a corredo del bilancio, con criteri che ne configurano una forma più ampia della Nota integrativa, prevista dall’articolo 2427 Codice civile.

Per i soggetti di minori dimensioni, invece, con entrate inferiori a 220.000 euro (in ossequio al principio di cassa) il seguente modello:

  • Mod. D – Rendiconto di cassa

Il rendiconto per cassa è a sezioni contrapposte, distinto in Uscite ed Entrate, con una distinzione fra le operazioni di Entrate derivanti da attività abituali, quote, donazioni, 5 per mille, contributi pubblici, da quelle derivanti da specifiche raccolta fondi, con ciò integrando la normativa prevista dalle norme per lo specifico rendiconto relativo alla raccolta fondi (comma 6, articolo 87, del Dlgs 117/2017).

A) Uscite da attività di interesse generale A) Entrate da attività di interesse generale
B) Uscite da attività diverse B) Entrate da attività diverse
C)  Uscite da attività di raccolta fondi C)  Entrate da attività di raccolta fondi
D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali
E) Uscite da oneri di supporto generale E) Entrate di supporto generale

 

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