Rivalutazione dei beni per il settore alberghiero

22 Marzo 2021
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Rivalutazione dei beni

Da quando le nostre vite sono state travolte dall’emergenza pandemica ogni aspetto della nostra quotidianità è stato modificato o sottratto.

Nei prossimi anni dovremo intervenire su molti fronti per risollevare la situazione economica ma, con i giusti interventi, alcune misure possono essere adottate già da adesso per aiutare le imprese maggiormente colpite dalla crisi dovuta al Covid-19. L’obiettivo nel breve periodo è quello di introdurre azioni mirate per limitare l’effetto delle perdite che graveranno sui futuri bilanci. Nel lungo periodo, invece, si otterrà un risparmio fiscale.

La Banca d’Italia ha evidenziato che il settore del turismo è pesato il 5% del PIL nazionale nel 2018. Se si considerano i servizi complementari il valore balza al 13%.

Appare evidente la necessità di proteggere un comparto così rappresentativo per il nostro Paese visto che il settore alberghiero è tra i più danneggiati dall’attuale situazione di stallo.

Il DL Liquidità n. 23/2020, art. 6-bis, interviene proprio con la finalità di supportare i settori alberghiero e termale. Infatti, per le aziende che non adottano i principi contabili internazionali, la norma prevede la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 (anche se interamente ammortizzati).

La novità risiede nella rivalutazione dei beni in forma totalmente gratuita. Infatti, sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni iscritti in bilancio non è dovuta alcuna imposta sostitutiva o altra imposta. L’unica imposta dovuta, ma comunque facoltativa, è quella indispensabile per affrancare la riserva dalla sospensione d’imposta.

Le imprese beneficiarie del provvedimento sono definite in base ai codici ATECO relativi alla divisione “55-Alloggi” ed anche al codice ATECO 96.04.20 “Stabilimenti termali”.

Codici ATECO – Divisione 55 “Alloggi”
55.1 “Alberghi e strutture simili” 55.10 Alberghi e strutture simili  55.10.00 Alberghi
55.2 “Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni”

 

55.20 Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni  

55.20.10 Villaggi turistici

55.20.20 Ostelli della gioventù
55.20.30 Rifugi di montagna
55.20.40 Colonie marine e montane
55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
55.3 “Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte” 55.30 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
55.9 “Altri alloggi” 55.90 Altri alloggi 55.90.10 Gestione di vagoni letto
55.90.20 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero

 

I beni e le partecipazioni coinvolte sono:

  • beni materiali immobilizzati
  • beni immateriali immobilizzati
  • partecipazioni in imprese controllate e collegate immobilizzate

La rilevanza, anche fiscale, di tali maggiori valori è riconosciuta a partire dall’esercizio in cui la rivalutazione è realizzata, mentre si prevede un periodo triennale per la detassazione di eventuali plus/minusvalenze generate dalla cessione. Per esempio, in caso di rivalutazione nel bilancio dell’esercizio 2020, l’eventuale cessione risulterà fiscalmente vantaggiosa a partire dall’esercizio 2024. Rimane comunque in sospensione d’imposta la riserva iscritta a patrimonio netto come contropartita del maggior valore iscritto tra le attività. Tale vincolo può essere sciolto, in linea con le precedenti versioni della rivalutazione, tramite affrancamento a seguito del pagamento di un’imposta sostitutiva del 10%. La rivalutazione deve essere eseguita in un esercizio, oppure in 2 esercizi (2020 e 2021) e deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea, con annotazione nel relativo inventario e in nota integrativa. Inoltre, nel caso in cui un’impresa operante nel settore alberghiero o termale abbia esercitato la facoltà concessa dalla L. 160/2019, i suoi effetti fiscali si produrranno già a partire dal medesimo anno.

Vantaggi fiscali per il settore turistico alberghiero

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto in termini di maggiori quote di ammortamenti deducibili a decorrere dall’esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita.

Neutralizzazione delle perdite di bilancio

La riserva di rivalutazione consente di coprire eventuali perdite di esercizio, che potrebbero comportare la necessità di riduzione del capitale per perdite (articolo 2446, commi 2 e 3 del Codice civile e art. 2482 bis, commi 4, 5 e 6 c.c.), la riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale (artt. 2447 e 2482 ter c.c.) nonché lo scioglimento delle società per riduzione o perdita del capitale (artt. 2484, n. 4 e 2545 duodecies c.c.).

Le disposizioni del Codice civile richiamate, attualmente sospese ai sensi del decreto liquidità, sono tornate ad avere piena efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Effetto sugli indici patrimoniali

La rivalutazione dei beni d’impresa consente di aumentare il patrimonio netto, circostanza che comporta un miglioramento degli indici rilevanti ai fini dei rating bancari (migliorando quindi le condizioni di accesso al credito) e del Codice della crisi d’impresa.

Imprese in perdita

La rivalutazione deve essere considerata con estrema attenzione per le imprese in perdita, in quanto l’articolo 2423 bis del Codice civile prevede che la valutazione delle voci di bilancio sia effettuata nella prospettiva della continuazione dell’attività, mentre se viene meno il requisito della continuità aziendale la valutazione dei beni deve essere effettuata nella prospettiva del ridotto orizzonte temporale di vita della società.

Metodi per la rivalutazione dei beni d’impresa

La rivalutazione può avvenire secondo una delle seguenti modalità, nel rispetto dei vincoli civilistici di redazione del bilancio:

  • rivalutazione del costo storico e del fondo di ammortamento: si mantiene inalterata l’originaria durata del processo di ammortamento e la misura del coefficiente di ammortamento;
  • rivalutazione del solo costo storico: consente di dedurre quote più consistenti in rapporto a un valore del bene aumentato;
  • riduzione totale o parziale del fondo di ammortamento: pur mantenendo invariato il costo storico del bene, si ottiene un accrescimento del valore netto contabile dello stesso.

La scelta del metodo dovrà essere effettuata tenendo conto delle caratteristiche della specifica situazione.

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