Legge di Bilancio 2026: focus su IRPEF e redditi d’impresa

3 Febbraio 2026
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Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199), si consolidano le linee guida di una riforma fiscale già avviata negli anni precedenti. Due gli ambiti di intervento particolarmente rilevanti per imprese, professionisti e contribuenti:

  • da un lato, la rimodulazione delle aliquote IRPEF e delle detrazioni, con effetti diretti sulla pianificazione fiscale personale;
  • dall’altro, le misure legate ai redditi d’impresa, con incentivi e modifiche che impattano su investimenti, ammortamenti e tassazione degli utili.

Di seguito, proponiamo un focus sui cambiamenti più rilevanti contenuti nella legge, con particolare attenzione ai commi che riguardano le persone fisiche e le imprese.

Aliquote IRPEF e detrazioni – Commi principali

(Fonte: Fiscal Assist “Speciale Legge di Bilancio 2026 – Aliquote IRPEF e detrazioni”)

LEGGE DI BILANCIO 2026 – PARTE 1/7 ALIQUOTA IRPEF
Riduzione aliquota IRPEF

Ridotta dal 35% al 33% l’aliquota IRPEF relativa allo scaglione fino a 50.000 euro.

Le nuove aliquote IRPEF dal 2026 sono le seguenti:

  1. fino a 28.000 euro – 23%;
  2. oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro – 33%;
  3. oltre 50.000 euro – 43%.
Co. 3
DETRAZIONI
Detrazioni per titolari di redditi superiori a 200.000 euro

Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda, spettante è diminuita di un importo pari a 440 euro in relazione ai seguenti oneri:

  • oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% dal TUIR o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all’art. 15, co. 1, lett. c);
  • erogazioni liberali in favore dei partiti politici, di cui all’art. 11 del D.L. n. 149/2013;
  • premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi, di cui all’art. 119, co. 4, 5° periodo, del D.L. n. 34/2020.
Co. 4
Detrazioni per interventi di efficienza energetica

La detrazione per interventi di efficienza energetica spetta anche per le spese documentate sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ad esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, nella misura fissa, per tutte le tipologie di interventi agevolati, pari:

  • al 36% delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026;
  • al 30% delle spese sostenute nel 2027.

La detrazione spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 nel caso in cui le spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, è elevata:

  • al 50% delle spese per gli anni 2025 e 2026;
  • al 36% delle spese per il 2027.
Co. 22, lett. a)
Detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili
Per le spese documentate relative agli interventi di ristrutturazione edilizia sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ad esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari:

  • al 36% delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026;
  • al 30% delle spese sostenute nell’anno 2027;

fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.

Fermo restando il limite di 96.000 euro, la detrazione spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027, nel caso in cui le spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, è elevata:

  • al 50% delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e
  • al 36% delle spese sostenute nell’anno 2027.

Ai contribuenti che fruiscono della detrazione è altresì riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute negli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature

Comma 22, lett.

b) n. 1 e lett. b) n. 3

Redditi d’impresa – Commi principali

(Fonte: Fiscal Assist  “Speciale Legge di Bilancio 2026 – Redditi d’impresa”)

LEGGE DI BILANCIO 2026 – PARTE 4/7 REDDITO D’IMPRESA
Impianti fotovoltaici

L’art. 5, co. 2-ter e 2-quater avevano stabilito che:

  • le attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica svolte tramite impianti fotovoltaici con moduli a terra per la parte eccedente il limite di agrarietà previsto dall’art. 1, co. 423, 1° periodo, della Legge n. 296/2006, determinano il reddito d’impresa nei modi ordinari (comma 423- bis), piuttosto che con il coefficiente di redditività del 25%;
  • le penalizzanti disposizioni si applica(va)no agli impianti entrati in esercizio dopo il 31/12/25.

La Legge di bilancio 2026 differisce l’entrata in vigore della misura restrittiva recuperando alla più favorevole previsione del coefficiente di redditività del 25% gli impianti i cui lavori di installazione si sono completati entro il 31/12/25 ma che a tale data non sono entrati in esercizio. In particolare, è stato ora previsto che le disposizioni del comma 423-bis si applicano agli impianti i cui lavori di installazione si sono completati dopo il 31/12/25.

È stato, inoltre, precisato che la registrazione come “impianto realizzato” nel sistema nazionale di Gestione anagrafica unica degli impianti di produzione di energia elettrica (GAUDI) dà prova dell’avvenuta installazione.

Co. 16
Condizioni di accesso al regime forfetario

Si applicherà anche per il 2026 l’innalzamento da 30.000 a 35.000 euro del limite di reddito di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente quale condizione di accesso e permanenza al regime forfetario di cui alla legge n. 190/2014, già applicato per il 2025 in base alle disposizioni dell’art. 1, co. 12, della legge n. 207/2024.

Pertanto, coloro che nel 2025 hanno percepito redditi da lavoro dipendente o assimilati non superiori a 35.000 euro, potranno accedere al regime forfettario nel 2026 ovvero, coloro che già applicano il regime forfetario potranno continuare a fruirne nel 2026.

Co. 27
Assegnazione agevolata di beni ai soci

Le Snc, Sas, S.r.l., S.p.A. e S.a.p.a. che, entro il 30/9/26, assegnano o cedono ai soci:

  • beni immobili, diversi da quelli strumentali per destinazione, ossia:
    • immobili strumentali per natura, sempre che siano concessi in locazione, comodato, o, comunque, non direttamente utilizzati dall’impresa (sono, invece, esclusi dall’agevolazione i beni immobili strumentali per natura utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa da parte del loro possessore);
    • immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa;
    • immobili abitativi che concorrono a formare il reddito d’impresa secondo le disposizioni di cui all’art. 90 del Tuir.
  • beni mobili iscritti in pubblici registri (natanti, aeromobili, autovetture, etc.) non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa;

possono applicare un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap – nella misura dell’8% (o del 10,5% per le società considerate non operative in almeno 2 dei 3 periodi d’imposta precedenti l’assegnazione) – sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o ceduti o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto.

L’agevolazione si applica anche alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei suddetti beni e che, entro il 30/9/26, si trasformano in società semplici.

Per gli immobili, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall’applicazione all’ammontare delle rendite catastali dei moltiplicatori di cui all’art. 52, co. 4, del TUR.

Le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13%.

Co. 35 – 40

Considerazioni finali

Le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 offrono spunti importanti per la gestione fiscale e la programmazione strategica di fine anno. È fondamentale per imprese e contribuenti non solo conoscere le nuove aliquote e agevolazioni, ma anche comprenderne l’impatto pratico sulla gestione finanziaria.

Come sempre, è consigliabile affiancare alla lettura della norma un’analisi personalizzata, per valutare costi, benefici e possibili scenari fiscali. Lo Studio Sinopoli rimane a disposizione per approfondire i singoli punti e affiancare aziende e professionisti in questa fase di adeguamento.

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